Art. 5
In vigore dal 14 ott 1973
I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione su proposta del preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.
La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'istituto, alle medicine (escluse le specialita), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.
Spetta al consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del preside dell'istituto, la tabella dietetica dei convittori.
Il preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze.
Le variazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma prima dell'apertura delle iscrizioni, dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside.
Consentendo il bilancio, il consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.
I semi convittori consumano nell'istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle normali tasse scolastiche sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma del presente articolo e da pagarsi anticipatamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1270#art-5