Art. 1
In vigore dal 14 ott 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduti i decreti del Presidente della Repubblica istitutivi dei seguenti istituti;
Istituti professionali per l'agricoltura:
Asti: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2165;
Avezzano: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1697;
Bari: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1693;
Bosa: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1544;
Cagliari: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1694;
Caluso: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1492;
Castelfranco Emilia: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 740;
Castelfranco Veneto: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1482;
Catania: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1704;
Catanzaro: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1436;
Città di Castello: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1437;
Cortona: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2026;
Corzano: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1490;
Cosenza: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1696;
Cremona: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1965;
Cuneo: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1461;
Ferrara: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1964;
Firenze: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1435;
Genova S. Ilario: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1491;
Imola: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1876;
Lanciano: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1969;
L'Aquila: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2032;
Latina: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1453;
Lecce: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1970;
Lentini: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1618;
Lodi: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2030;
Lonigo: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1489;
Modica: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1542;
Monteroberto Jesi: decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1960, n. 2029;
Nuoro: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2013;
Padova: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 739;
Pieve S. Stefano: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1941;
Pistoia: decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1488;
Potenza: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1695;
Pozzuolo del Friuli: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2031;
Reggio Emilia: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1416;
Rieti: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2123;
Roma: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1729;
Rosignano Monferrato: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1748;
Salerno: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1874;
Sanremo: decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 1681;
Sassari: decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1956, n. 1691;
Siena: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954;
n. 1543;
Teramo: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2003;
Trecenta: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2033;
Trino Vercellese: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1541;
Viadana: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1549;
Istituti professionali alberghieri:
Acquappesa: decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 1356;
Brindisi: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1728;
Falcade: decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 1314;
Fiuggi: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2155;
Massa: decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1495;
Palermo: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1427;
Pescara: decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 1319;
Potenza: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1630;
Rieti: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2116;
Salerno: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2004;
S. Pellegrino Terme: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2154;
Sassari: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1939, n. 1459;
Senigallia: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1947;
Spoleto: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1761;
Vieste: decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 1357;
Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato:
Arcidosso: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1885;
Cividale del Friuli: decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1471;
Cremona (liuteria): decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1990:
Napoli - Capodimonte: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1910;
S. Benedetto del Tronto: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1097;
Venezia "Cini": decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1721;
Istituti professionali femminili:
Firenze: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 732;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Veduto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571;
Considerato che il funzionamento del convitto attuato, in via sperimentale, ha dato luogo a proficui risultati, per il perseguimento dei compiti istituzionali degli istituti sopramenzionati;
Ritenuta l'opportunità e la convenienza di procedere alla formale istituzione di tale convitto;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e il tesoro;
Decreta:
.
Con effetto dal 1 ottobre 1972 è istituito il convitto presso i seguenti istituti professionali:
Istituti professionali per l'agricoltura:
Asti Lentini
Avezzano Lodi
Bari Lonigo
Bosa Modica
Cagliari Monteroberto Jesi
Caluso Nuoro
Castelfranco Emilia Padova
Castelfranco Veneto Pieve S. Stefano
Catania Pistoia
Catanzaro Potenza
Citta di Castello Pozzuolo del Friuli
Cortona Reggio Emilia
Corzano Rieti
Cosenza Roma
Cremona Rosignano Monferrato
Cuneo Salerno
Ferrara Sanremo
Firenze Sassari
Genova S. Ilario Siena
Imola Teramo
Lanciano Trecenta
L'Aquila Trino Vercellese
Latina Viadana
Lecce
Istituti professionali alberghieri:
Acquappesa Rieti
Brindisi Salerno
Falcade S. Pellegrino Terme
Fiuggi Sassari
Massa Senigallia
Palermo Spoleto
Pescara Vieste
Potenza
Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato:
Arcidosso Napoli-Capodimonte
Cividale del Friuli S. Benedetto del Tronto
Cremona (liuteria) Venezia "Cini"
Istituti professionali femminili:
Firenze
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1270#art-1