Art. 4
In vigore dal 14 ott 1973
Il preside dell'istituto è anche il direttore del convitto.
Al funzionamento del convitto è addetto il personale di vigilanza e ausiliario indicato nell'annessa tabella organica.
I censori di disciplina esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, la ricreazione, i pasti, le passeggiate e nei dormitori.
A uno di tali censori è affidato l'incarico della vigilanza generale del convitto ivi compreso il personale addetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1270#art-4