Art. 2

In vigore dal 14 ott 1973
Ciascun istituto costituisce con l'annesso convitto un unico organismo amministrativo. Il regime normale degli alunni è l'internato, ma possono essere ammessi anche alunni semi-convittori ed esterni, appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1270#art-2

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