Art. 6
In vigore dal 18 lug 1972
Per gli impiegati di cui al primo comma del precedente , l'anzianità di servizio effettivo nella carriera di concetto è valutata per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio; per gli impiegati di cui ai commi secondo e quarto del medesimo , l'anzianità valutabile, agli stessi fini, è quella eccedente i periodi richiesti per l'inquadramento e la nomina.
Ai fini della promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, le anzianità eccedenti quelle previste nel precedente sono valutate per metà, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Per gli impiegati provenienti dalle qualifiche di segretario principale e superiore, o equiparate, la promozione a direttore di sezione non potrà essere conferita se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-01;319#art-6