Art. 10
In vigore dal 18 lug 1972
Fino a quando non saranno disciplinate con legge le specifiche attribuzioni, al personale delle varie carriere direttive e di concetto di cui ai precedenti , continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti l'esercizio delle attribuzioni affidate al personale delle ex carriere speciali, ivi comprese, per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, quelle previste dagli della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive modificazioni ed integrazioni, e, per il personale delle cancellerie della giustizia militare, quelle previste dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-01;319#art-10