Art. 12

In vigore dal 18 lug 1972
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 giugno 1972 LEONE ANDREOTTI - GASPARI - RUMOR - GONELLA - PELLA - COLOMBO - RESTIVO - MISASI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 6. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-01;319#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo