Art. 11

In vigore dal 18 lug 1972
I concorsi, banditi ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per la nomina alla qualifica di vice direttore, o equiparate, in corso di espletamento, saranno portati a termine qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state iniziate le prove di esame. I vincitori e gli idonei dei concorsi medesimi precedono, nell'ordine, gli impiegati che saranno inquadrati nella qualifica iniziale alla seconda classe di stipendio. I concorsi banditi, dei quali gli esami non abbiano avuto ancora inizio alla data d'entrata in vigore del presente decreto, non avranno più corso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-01;319#art-11

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