Art. 3

In vigore dal 27 feb 1982
Sono istituiti dal 1 luglio 1972 i ruoli ordinari del personale delle carriere di concetto del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero della pubblica istruzione, di cui alle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII annesse al presente decreto. Le attribuzioni del personale appartenente ai suddetti ruoli sono quelle stabilite dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. All'ulteriore specificazione delle attribuzioni medesime si provvederà, in quanto occorra, con decreto ministeriale.

Note all'articolo

  • Il D.L. 14 aprile 1978, n.111, convertito con modificazioni dalla L. 10 giugno 1978, n.271, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ruolo organico del personale della carriera di concetto istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e' aumentato di 1.170 unita'."
  • La L. 9 febbraio 1982, n.33 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ruolo organico dei segretari giudiziari istituito con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, e' aumentato di 1.400 unita'."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-01;319#art-3

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