Art. 9
In vigore dal 23 gen 1972
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
Rimane ferma la competenza degli organi statali in materia di trasporto di effetti postali. Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti a servizi pubblici di competenza della regione, i relativi provvedimenti saranno adottati dopo aver sentito il competente organo regionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;5#art-9