Art. 5
In vigore dal 23 gen 1972
Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di porti lacuali e di porti di navigazione interna sono trasferite alla Regione a statuto ordinario nel cui territorio si trovi il porto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;5#art-5