Art. 3
In vigore dal 23 gen 1972
Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato trasferite alle Regioni a statuto ordinario con il precedente , riguardano, tra l'altro:
a) la concessione all'impianto ed all'esercizio;
b) l'approvazione dei programmi e dei progetti di massima ed esecutivi delle metropolitane;
c) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio;
d) la erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;
e) le autostazioni dei servizi di linea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;5#art-3