Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 23 gen 1972
Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato trasferite alle Regioni a statuto ordinario con il precedente , riguardano, tra l'altro: a) la concessione all'impianto ed all'esercizio; b) l'approvazione dei programmi e dei progetti di massima ed esecutivi delle metropolitane; c) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio; d) la erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi; e) le autostazioni dei servizi di linea.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;5#art-3