Art. 6
In vigore dal 23 gen 1972
Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, trasferite alle Regioni a statuto ordinario con i precedenti riguardano, tra l'altro:
la circolazione nelle acque interne, ivi compreso il controllo sui regolamenti comunali per la disciplina della navigazione nei corsi d'acqua che attraversano centri abitati;
l'esercizio del trasporto per conto proprio e le autorizzazioni per il trasporto per conto terzi;
l'esercizio di pubblici servizi di linea;
la vigilanza sulla regolarità e l'esercizio dei pubblici servizi di linea;
il noleggio da banchina ed i servizi pubblici di traino;
la erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;
l'uso delle aree, delle opere, degli impianti ed altre pertinenze delle zone portuali;
il movimento delle navi nei porti e lo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco di persone e di merci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;5#art-6