Art. 12
In vigore dal 23 gen 1972
Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dallo esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto o loro delegate, possono avvalersi degli organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni.
Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.
La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con la amministrazione regionale interessata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;5#art-12