Art. 15

In vigore dal 23 gen 1972
Ai sensi dell', lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente , residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto: 1) nel settore dei trasporti ferroviari in concessione: Esercitare le funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle linee ferroviarie in concessione; 2) nel settore del personale delle aziende concessionarie: Vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonché nominare il presidente del consiglio di disciplina; 3) nel settore della navigazione interna: a) rilasciare le concessioni per le occupazioni e gli usi di aree o di altri beni nelle zone portuali fluviali e lagunari; b) determinare, d'intesa con i compartimenti marittimi, le zone di navigazione promiscue; c) iscrivere, in apposito elenco, le imprese autorizzate a costruire navi idonee alla navigazione interna; d) tenere i registri per l'iscrizione delle navi e dei galleggianti, con il rilascio delle relative licenze di navigazione e provvedere all'aggiornamento dei registri stessi in relazione alle successive variazioni di proprietà, costituzione od estinzione di altri diritti reali; tenere i registri delle navi in costruzione e vigilare su tale costruzione; e) provvedere alla rimozione di materiali sommersi in acque interne che possono arrecare intralci o pericolo alla navigazione. Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale. In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale. Lo svolgimento delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada e su acque interne, nonché all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di competenza regionale a norma dell', lettera b), attualmente esercitate da appositi uffici di ciascuna Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione viene assegnato, per connessione con le altre competenze, agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Ciò fino a quando con il provvedimento di riordinamento dei servizi del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, da emanare ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775, non sarà definitivamente disciplinata l'organizzazione periferica del Ministero medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;5#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo