Art. 16
In vigore dal 23 gen 1972
Il trasferimento alle Regioni degli uffici statali di cui al precedente , comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.
La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e dall'Amministrazione regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;5#art-16