Art. 2

In vigore dal 20 gen 1972
Le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali, e periferici dello Stato in materia di assistenza ospedaliera sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;4#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo