Art. 2
2 / 24In vigore dal 20 gen 1972
Le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali, e periferici dello Stato in materia di assistenza ospedaliera sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;4#art-2