Art. 7
In vigore dal 20 gen 1972
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia mortuaria, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
Resta, altresì, ferma la competenza degli organi statali ad adottare provvedimenti contingibili e di urgenza in materia di igiene pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;4#art-7