Art. 9
In vigore dal 20 gen 1972
Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il successivo , le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo , ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;4#art-9