Art. 15
In vigore dal 20 gen 1972
Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente vengono consegnati alla regione cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di cui ai precedenti e quelli inerenti alle attività delegate con l'.
Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla regione.
In ordine agli archivi e documenti consegnati alle regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;4#art-15