Art. 1
In vigore dal 20 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all' conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la sanità, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
.
Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, nelle sue fasi di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, sono trasferite per il rispettivo territorio alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative, statali concernenti:
a) la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie nonché le provvidenze economiche, ad esse connesse, erogate dal Ministero della sanità; la profilassi sanitaria di carattere personale, ivi compresa quella per la maternità ed infanzia, fermo restando quanto disposto dal successivo , n. 3;
b) la profilassi e l'assistenza sanitaria nelle scuole e negli istituti e convivenze pubbliche a carattere educativo ed assistenziale;
c) la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro e la tutela sanitaria delle attività sportive;
d) l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale;
e) i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, gli impianti radiologici impiegati a scopo diagnostico, terapeutico e di radiumterapia, nonché le case di cura private e le case e pensioni per gestanti;
f) la pubblicità, concernente le case di cura private e di assistenza ostetrica nonché le case e pensioni per gestanti, ferma restando la competenza consultiva degli ordini provinciali dei medici;
g) la istituzione, modifica e soppressione delle condotte medico-chirurgiche e ostetriche e gli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;
h) i concorsi, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'interinato dei medici e delle ostetriche condotti e degli altri sanitari addetti ai servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;
i) la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica;
l) la formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche; i concorsi per l'assegnazione delle sedi stesse; la vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica e l'adozione di provvedimenti di decadenza;
m) l'autorizzazione all'esercizio, alla gestione provvisoria ed alla cessione delle farmacie nonché i provvedimenti in ordine all'indennità di avviamento e di rilievo;
n) la istituzione e gestione di dispensari farmaceutici;
o) la indennità di residenza ai farmacisti rurali e di gestione dei dispensari farmaceutici; i contributi ai comuni per la gestione di farmacie rurali.
È trasferita, altresì, ogni altra funzione amministrativa, svolta dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, salve le disposizioni di cui al successivo .
Sono, infine, trasferite le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti l'assistenza zooiatrica, ivi compresa, la istituzione, modifica e soppressione delle condotte veterinarie, nonché la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza veterinaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;4#art-1