Art. 1

In vigore dal 16 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione; Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni; Sentite le Regioni a statuto ordinario; Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: . Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di circoscrizioni comunali. In particolare le funzioni relative: a) alla istituzione di nuovi comuni e alla variazione di circoscrizioni comunali; b) alla denominazione dei comuni, delle frazioni e delle borgate; c) alla determinazione delle sedi municipali; d) alla determinazione, rettifica e contestazione di confini; e) alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività nel caso di variazioni circoscrizionali; f) alla separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese tra comuni riuniti od aggregati; g) alla separazione, o fusione, delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese delle frazioni nei confronti dei comuni cui appartengono; h) ad ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi dello Stato in materia di circoscrizioni comunali.
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