Art. 2
In vigore dal 16 gen 1972
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di polizia locale urbana e rurale svolta dagli enti locali.
Le Regioni trasmettono al Commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che questi sono divenuti esecutivi ai sensi delle disposizioni in vigore.
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali attinenti alla pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;1#art-2