Art. 4
In vigore dal 16 gen 1972
Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato e le prefetture provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna Regione interessata, gli atti concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-01-14;1#art-4