Art. 1
1 / 11In vigore dal 16 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
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Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di circoscrizioni comunali.
In particolare le funzioni relative:
a) alla istituzione di nuovi comuni e alla variazione di circoscrizioni comunali;
b) alla denominazione dei comuni, delle frazioni e delle borgate;
c) alla determinazione delle sedi municipali;
d) alla determinazione, rettifica e contestazione di confini;
e) alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività nel caso di variazioni circoscrizionali;
f) alla separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese tra comuni riuniti od aggregati;
g) alla separazione, o fusione, delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese delle frazioni nei confronti dei comuni cui appartengono;
h) ad ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi dello Stato in materia di circoscrizioni comunali.
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