Art. 20

In vigore dal 20 mag 1972
È abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 dicembre 1971 LEONE COLOMBO - DONAT-CATTIN - FERRARI-AGGRADI - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1972 Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 105. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1420#art-20

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