Art. 20
In vigore dal 20 mag 1972
È abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1971
LEONE
COLOMBO - DONAT-CATTIN -
FERRARI-AGGRADI -
MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 105. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1420#art-20