Art. 19

In vigore dal 20 mag 1972
Le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidate con il sistema di calcolo previsto dal precedente con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1420#art-19

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