Art. 17
In vigore dal 20 mag 1972
Gli assicurati che facciano valere contributi effettivamente versati nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo possono essere autorizzati a proseguire volontariamente una sola delle anzidette assicurazioni a condizione che si sia verificata la cessazione o la interruzione dell'obbligo assicurativo presso entrambi gli enti.
A tal fine l'assicurato può presentare domanda di autorizzazione a contribuire volontariamente all'uno o all'altro ente.
Qualora i requisiti contributivi richiesti per l'ammissione ai versamenti volontari risultino costituiti presso ambedue gli enti la competenza a rilasciare la relativa autorizzazione è attribuita sempre all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
Qualora i requisiti contributivi richiesti per l'ammissione ai versamenti volontari risultino costituiti soltanto presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, la competenza a rilasciare la relativa autorizzazione è attribuita a tale istituto.
I requisiti contributivi occorrenti per l'ammissione ai versamenti volontari possono essere perfezionati anche mediante la totalizzazione virtuale dei contributi effettivamente versati presso i due enti. In tal caso la competenza a rilasciare l'autorizzazione è attribuita all'ente presso il quale l'assicurato possa far valere una prevalente contribuzione valutata secondo la normativa prevista in materia presso ciascuno dei due enti. Se presso i due enti risulti la medesima contribuzione la competenza è demandata all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1420#art-17