Art. 18

Disposizioni d'attuazione transitorie e finali

In vigore dal 20 mag 1972
Per i titolari di pensione di vecchiaia a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo liquidata o da liquidare in base alle norme vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato ininterrottamente a prestare opera retributiva alle dipendenze di terzi sino alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, il termine per la presentazione della domanda di opzione prevista dal primo comma dell' della legge medesima è riaperto per 180 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, la condizione dell'ininterrotta attività lavorativa, prevista dal primo comma dell' della legge 30 aprile 1969, n. 153, si intende perfezionata quando siano state effettuate almeno 60 giornate lavorative annue.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1420#art-18

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