Art. 7

In vigore dal 2 nov 1971
È fatto salvo quanto di diverso possa essere pattuito con i contratti di mutuo stipulati dagli enti e istituti pubblici di cui all'art. 34 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, anche in conformità dei propri statuti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 21 agosto 1971 SARAGAT COLOMBO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 144. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;830#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo