Art. 7
In vigore dal 2 nov 1971
È fatto salvo quanto di diverso possa essere pattuito con i contratti di mutuo stipulati dagli enti e istituti pubblici di cui all'art. 34 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, anche in conformità dei propri statuti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 21 agosto 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 144. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;830#art-7