Art. 5
In vigore dal 2 nov 1971
La competente autorità tutoria ha l'obbligo di vigilare a che, per tutto il periodo di estinzione dei mutui, siano iscritte nel bilancio dell'ente ospedaliero, fra le spese obbligatorie, le annualità di ammortamento dovute all'ente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;830#art-5