Art. 3

In vigore dal 2 nov 1971
Nel caso che la riscossione delle rette ospedaliere sia gestita da un tesoriere impiegato dell'ente, la riscossione stessa, per un ammontare almeno pari all'importo delle delegazioni di pagamento, deve essere affidata, con gli obblighi indicati nell', all'esattore comunale o ad un appaltatore del servizio di tesoreria, munito di cauzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;830#art-3

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