Art. 4
In vigore dal 2 nov 1971
L'ente ospedaliero deve provvedere con ogni suo mezzo al pagamento di quanto non fosse stato possibile all'ente mutuante riscuotere alla scadenza delle delegazioni dall'agente della riscossione delegato, in quanto le delegazioni di pagamento devono intendersi rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto". Nel caso di esproprio della cauzione prestata dall'agente della riscossione, l'ente mutuante avrà sul ricavato, per il recupero di quanto rimasto insoluto e relativi accessori, diritto di prelazione rispetto all'ente ospedaliero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;830#art-4