Titolo I
Art. 6
In vigore dal 30 mag 1971
La direzione generale per gli affari generali e per l'organizzazione amministrativa provvede:
a) a trattare le questioni di carattere generale interessanti il Ministero in materie diverse da quelle affidate alle altre direzioni generali;
b) a studiare e a proporre le modifiche degli statuti degli enti vigilati e delle società a partecipazione diretta;
c) a predisporre gli atti relativi alla nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci negli enti vigilati e nelle società ove tale potere sia conferito alla amministrazione e quelli riguardanti la loro eventuale responsabilità;
d) a tenere lo schedario degli enti e delle società a partecipazione statale, dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e dei dirigenti degli enti e delle società suddette;
e) a curare i rapporti con gli organi regionali che non rientrino nella competenza delle altre direzioni generali;
f) a promuovere ed esaminare le iniziative in materia di rapporti con i lavoratori, di formazione professionale, d'infortunistica e di difesa sanitaria nell'ambito del settore a partecipazione statale;
g) a curare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi generali del Ministero;
h) a stipulare e dare esecuzione ai contratti interessanti l'amministrazione delle partecipazioni statali;
i) a curare l'organizzazione della documentazione e il funzionamento della biblioteca;
l) alla trattazione degli affari relativi all'amministrazione del personale;
m) alla formulazione dello schema del preventivo di spesa del Ministero, all'amministrazione dei capitoli di bilancio e agli adempimenti relativi al conto consuntivo;
n) a vigilare sulle gestioni affidate al consegnatario cassiere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;282#art-6