Titolo I

Art. 6

In vigore dal 30 mag 1971
La direzione generale per gli affari generali e per l'organizzazione amministrativa provvede: a) a trattare le questioni di carattere generale interessanti il Ministero in materie diverse da quelle affidate alle altre direzioni generali; b) a studiare e a proporre le modifiche degli statuti degli enti vigilati e delle società a partecipazione diretta; c) a predisporre gli atti relativi alla nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci negli enti vigilati e nelle società ove tale potere sia conferito alla amministrazione e quelli riguardanti la loro eventuale responsabilità; d) a tenere lo schedario degli enti e delle società a partecipazione statale, dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e dei dirigenti degli enti e delle società suddette; e) a curare i rapporti con gli organi regionali che non rientrino nella competenza delle altre direzioni generali; f) a promuovere ed esaminare le iniziative in materia di rapporti con i lavoratori, di formazione professionale, d'infortunistica e di difesa sanitaria nell'ambito del settore a partecipazione statale; g) a curare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi generali del Ministero; h) a stipulare e dare esecuzione ai contratti interessanti l'amministrazione delle partecipazioni statali; i) a curare l'organizzazione della documentazione e il funzionamento della biblioteca; l) alla trattazione degli affari relativi all'amministrazione del personale; m) alla formulazione dello schema del preventivo di spesa del Ministero, all'amministrazione dei capitoli di bilancio e agli adempimenti relativi al conto consuntivo; n) a vigilare sulle gestioni affidate al consegnatario cassiere.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;282#art-6

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