Titolo I
Art. 4
In vigore dal 30 mag 1971
La direzione generale per gli affari economici provvede:
a) a vigilare sull'andamento economico-produttivo degli enti controllati e delle società a partecipazione statale;
b) ad accertare l'esecuzione delle direttive governative e la realizzazione dei programmi approvati, richiedendo, a tal fine, agli enti le necessarie informazioni e notizie;
c) ad esaminare, ai fini dell'approvazione, i bilanci degli enti vigilati e delle società a partecipazione diretta;
d) a pronunciarsi sulle autorizzazioni da accordare in relazione all'attività degli enti e delle società inquadrate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;282#art-4