Titolo I

Art. 4

In vigore dal 30 mag 1971
La direzione generale per gli affari economici provvede: a) a vigilare sull'andamento economico-produttivo degli enti controllati e delle società a partecipazione statale; b) ad accertare l'esecuzione delle direttive governative e la realizzazione dei programmi approvati, richiedendo, a tal fine, agli enti le necessarie informazioni e notizie; c) ad esaminare, ai fini dell'approvazione, i bilanci degli enti vigilati e delle società a partecipazione diretta; d) a pronunciarsi sulle autorizzazioni da accordare in relazione all'attività degli enti e delle società inquadrate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;282#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo