Titolo I

Art. 2

In vigore dal 30 mag 1971
La direzione generale per i programmi e lo sviluppo provvede: a) ad esaminare sotto il profilo tecnico-economico, finanziario e occupazionale, i programmi annuali e pluriennali degli enti e delle aziende vigilati; b) a predisporre la relazione annuale per il Parlamento prevista dall' della legge 22 dicembre 1956, n. 1589; c) a curare i rapporti con gli organi della programmazione economica nazionale e regionale; d) a predisporre i documenti che il Ministro propone per l'approvazione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) ed agli altri comitati dei Ministri; e) a predisporre gli atti occorrenti per comunicare agli enti le deliberazioni attinenti ai programmi e le direttive generali del C.I.P.E. e per impartire le direttive necessarie per la loro attuazione; f) a studiare i problemi relativi alle variazioni dei fondi di dotazione degli enti e dei capitali sociali delle aziende a partecipazione diretta, nonché alle esigenze finanziarie del sistema a partecipazione statale; g) a curare i problemi attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito del sistema a partecipazione statale; h) ad esaminare le proposte di acquisizione di nuove imprese nell'ambito delle partecipazioni statali; i) a seguire i problemi di carattere generale relativi ai rapporti con l'estero del sistema a partecipazione statale, nonché quelli concernenti lo sviluppo dell'integrazione economica europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;282#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo