Titolo I
Art. 2
In vigore dal 30 mag 1971
La direzione generale per i programmi e lo sviluppo provvede:
a) ad esaminare sotto il profilo tecnico-economico, finanziario e occupazionale, i programmi annuali e pluriennali degli enti e delle aziende vigilati;
b) a predisporre la relazione annuale per il Parlamento prevista dall' della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
c) a curare i rapporti con gli organi della programmazione economica nazionale e regionale;
d) a predisporre i documenti che il Ministro propone per l'approvazione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) ed agli altri comitati dei Ministri;
e) a predisporre gli atti occorrenti per comunicare agli enti le deliberazioni attinenti ai programmi e le direttive generali del C.I.P.E. e per impartire le direttive necessarie per la loro attuazione;
f) a studiare i problemi relativi alle variazioni dei fondi di dotazione degli enti e dei capitali sociali delle aziende a partecipazione diretta, nonché alle esigenze finanziarie del sistema a partecipazione statale;
g) a curare i problemi attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito del sistema a partecipazione statale;
h) ad esaminare le proposte di acquisizione di nuove imprese nell'ambito delle partecipazioni statali;
i) a seguire i problemi di carattere generale relativi ai rapporti con l'estero del sistema a partecipazione statale, nonché quelli concernenti lo sviluppo dell'integrazione economica europea.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;282#art-2