Titolo II

Art. 11

In vigore dal 30 mag 1971
La pianta organica degli operai addetti alla conduzione degli automezzi è resa ad esaurimento. Nel ruolo degli autisti della carriera ausiliaria saranno lasciati scoperti tanti posti quanti sono quelli occupati nella pianta di cui al precedente comma; tali posti saranno utilizzati nella misura in cui si ridurranno quelli previsti nella stessa pianta ad esaurimento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;282#art-11

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