Titolo II

Art. 13

In vigore dal 30 mag 1971
All'onere di L. 8 milioni derivante dalla applicazione del presente decreto nell'esercizio 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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