Titolo II

Art. 12

In vigore dal 30 mag 1971
Nella prima attuazione del presente decreto i posti disponibili nei singoli ruoli di cui all'allegata tabella, dopo effettuate le normali promozioni, sono conferiti mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato. I passaggi di cui al precedente comma si effettuano: a) alle qualifiche corrispondenti per il personale che si trovi in posizione di comando presso il Ministero delle partecipazioni statali da almeno cinque anni; b) alle qualifiche iniziali delle singole carriere, mediante concorsi per titoli ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso dei titoli di studio ed anche dei requisiti attitudinali stabiliti nei relativi bandi. I posti ancora disponibili dopo l'applicazione dei precedenti commi sono conferiti mediante normali concorsi da bandire dopo che sarà stata effettuata la revisione dei ruoli organici prevista dal primo comma dello art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni. In corrispondenza dei passaggi di cui al presente articolo restano indisponibili, fino alla revisione dei ruoli organici ai sensi del citato primo comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di provenienza del personale trasferito. È fatto divieto di utilizzare a qualsiasi titolo presso gli uffici del Ministero delle partecipazioni statali personale degli enti o società a partecipazione statale o comunque vigilati dal Ministero predetto. Il personale estraneo all'Amministrazione delle partecipazioni statali eventualmente utilizzato presso l'amministrazione medesima alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere restituito gradualmente con le nomine dei vincitori dei concorsi previsti dal decreto stesso, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1973.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;282#art-12

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