Art. 6

In vigore dal 11 giu 1971
Restano fermi l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e le altre norme, ivi compreso il disposto della legge 12 aprile 1962, n. 205, concernenti i servizi ed i lavori che, per loro natura, devono farsi in economia. Restano, altresì, salve le speciali disposizioni di legge che concernono il personale locale a contratto delle rappresentanze diplomatiche italiane e degli uffici degli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, nonché quelle che consentono assunzioni di durata pluriennale di personale tecnico e specializzato, per particolari esigenze di servizio di natura tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1971 SARAGAT COLOMBO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1971 Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 22. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;276#art-6

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