Art. 1
In vigore dal 13 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme intese a disciplinare le assunzioni temporanee, per esigenze di carattere eccezionale, di personale straordinario;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che avevano facoltà di assumere, ai sensi delle disposizioni abrogate dall'art. 25, comma secondo, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, personale comunque non di ruolo, ivi compreso quello straordinario a contratto di diritto privato o a termine, possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale, ad assunzioni temporanee di personale straordinario da applicare a mansioni impiegatizie e di operaio, con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:
a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;
b) il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;
c) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso Ministero se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b).
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 DICEMBRE 1972, N. 818.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;276#art-1