Art. 4

In vigore dal 11 giu 1971
Le assunzioni temporanee effettuate in violazione delle norme di cui ai precedenti articoli sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità del funzionario che le ha disposte. Il procuratore generale della Corte dei conti, d'ufficio o su segnalazione dell'amministrazione, ovvero della competente ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico del responsabile ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;276#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo