Art. 2

In vigore dal 11 giu 1971
Al personale assunto ai sensi del presente decreto competono, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale se assunto con mansioni impiegatizie, e per la corrispondente categoria di ruolo se assunto con mansioni di operaio, nonché, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio. Il personale straordinario ha diritto all'assistenza sanitaria a carico dell'ENPAS ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;276#art-2

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