Art. 5
In vigore dal 25 mag 1971
Tutti gli atti, contratti, formalità e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1971
SARAGAT
COLOMBO - REALE - PRETI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 196. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-24;234#art-5