Art. 4
In vigore dal 25 mag 1971
Per il funzionamento degli uffici tavolari, fino a quando non sarà in grado di provvedervi nei modi che saranno stabiliti con la legge di cui all', la regione utilizzerà il personale statale che a tali uffici sia addetto o venga in prosieguo destinato.
Riguardo al personale di cui al precedente comma, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-24;234#art-4