Art. 1
In vigore dal 25 mag 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l', n. 5 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 dello statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;
Decreta:
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Ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le potestà amministrative, in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari, saranno esercitate, nel territorio della regione, dall'amministrazione regionale, con decorrenza dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà le modalità di assunzione e di inquadramento del personale necessario per il funzionamento degli uffici tavolari attualmente esistenti in quel territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-24;234#art-1