Art. 2
In vigore dal 25 mag 1971
Gli uffici tavolari nella loro attuale consistenza, con volumi, registri, raccolte di domande e di documenti, domande ed atti in corso di trattazione, mobili, arredi e macchine, saranno consegnati dal presidente della corte d'appello di Trieste, o da un suo delegato, al Presidente della giunta regionale o ad un suo delegato, con appositi verbali di consegna.
Dalla data dei verbali di consegna, la regione succede allo Stato in ogni rapporto relativo agli uffici tavolari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-24;234#art-2