Art. 10
In vigore dal 15 dic 1971
Le alunne che si iscrivono alla scuola sono tenute al pagamento delle tasse nella misura prevista dall' del decreto legislativo 9 ottobre 1946, n. 434.
Nessuna alunna può essere ammessa all'esame di abilitazione senza aver prima pagato la relativa tassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-01;980#art-10